PATRONATO
Dimissioni Volontarie
Descrizione del Servizio
Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online, introdotta dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” che penalizza in particolare alcune categorie di lavoratrici e lavoratori.
Le dimissioni sono l’atto volontario con cui il lavoratore dipendente recede dal rapporto di lavoro. In gergo tecnico, si parla di "atto recettizio", nella misura in cui gli effetti decorrono dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza: non ne è quindi richiesta l'accettazione. Allo stesso modo, il dipendente non è tenuto a fornire cause o giustificazioni.
Come devono essere trasmesse le dimissioni?
Dal 12 marzo 2016, a seguito delle riforme introdotte con l’art. 26 del d.lgs. 151/2015, non è più sufficiente che il lavoratore comunichi al datore di lavoro le proprie dimissioni. La nuova normativa prevede infatti che le dimissioni si possano considerare efficaci solo laddove venga completata anche una procedura telematica, introdotta per consentire al dipendente di comunicare la propria decisione e tutelerarsi così da eventuali costrizioni o forzature. In particolare, la comunicazione deve avvenire via web attraverso l’uso di appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.La revoca delle dimissioni
In caso di ripensamento, il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni - ciò vale anche per la rescissione consensuale - entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le medesime modalità telematiche con cui sono state rese. In caso di mancato completamento della procedura prevista, il datore di lavoro ha l’obbligo di invitare il lavoratore al suo perfezionamento. Qualora, nonostante i solleciti, persista l’inadempimento da parte del lavoratore, il datore di lavoro è legittimato a contestarne l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro tramite l’avvio di un procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/70, al termine del quale potrà sanzionare la condotta illecita con il licenziamento, ricorrendo i presupposti dell’assenza ingiustificata. DOCUMENTI RICHIESTI- Carta d'Identità
- Codice Fiscale
- Pec Aziendale
- Contratto di Lavoro
- Data di Dimissioni
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